statuto

TITOLO I

ART. 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita l'associazione denominata "Federazione Italiana Liberi", in sigla "Federliberi".

ART. 2 - SEDE
L'Associazione ha sede a Treviso (TV) in Via Enrico Reginato n. 87. Con propria delibera il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi operative, amministrative, periferiche e sezioni staccate su tutto il territorio Nazionale e/o della Comunità Europea.

ART. 3 - DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata per tale intento.

ART. 4 - SCOPO
L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la tutela degli interessi sindacali, sociali ed economici delle piccole e medie imprese, degli artigiani e dei lavoratori autonomi.
L'Associazione a tal fine potrà:
  1. stipulare contratti collettivi di lavoro dell'Unione europea, Nazionali, Regionali, Provinciali e aziendali, nonché avviare e concludere ogni e qualsiasi trattativa;
  2. prestare assistenza agli Associati in materia di applicazione dei contratti di lavoro e della legislazione sul lavoro ed effettuare cessioni di pubblicazioni inerenti i contratti di lavoro;
  3. curare in favore degli Associati tutti gli adempimenti in materia di contratti di lavoro e legislazione sul lavoro, comprensivi della tenuta dei libri paga e/o altri libri obbligatori e di rappresentare gli Associati  presso gli Istituti competenti;
  4. promuovere Centri di Elaborazione Dati per l'attività di calcolo e stampa e attività strumentali e connesse relative agli adempimenti in materia di lavoro in favore dei propri Associati, ai sensi dell'art.58) c.16 della L.144/99;
  5. effettuare in favore degli Associati e/o degli Associati ad Associazioni aderenti l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali, anche tramite le proprie sezioni staccate;
  6. costituire organismi territoriali per lo sviluppo delle attivita' associative e in particolare dell'invio telematico in favore degli Associati e/o Associati ad Organismi e/o Associazioni aderenti;
  7. predisporre, e/o coordinare e/o gestire e/o attivare servizi in favore degli Associati e/o di Associati ad Associazioni aderenti, per l'espletamento degli obblighi introdotti da norme di legge in merito ad adempimenti di carattere amministrativo, fiscale, finanziario e del lavoro;
  8. sindacare con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti al fine di produrre normative applicabili nelle sedi associate;
  9. rappresentare i Soci in ogni sede Istituzionale pubblica e privata;
  10. collaborare con Centri  Autorizzati di Assistenza Fiscale per l'erogazione dei servizi ai propri Associati, in particolare modo con riferimento all'assistenza in materia predisposizione e di invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
  11. stipulare apposite convenzioni per la fornitura ai propri Associati a condizioni particolari di prodotti e/o servizi interessanti le attività svolte, con cessione e/o somministrazione anche diretta (a titolo esemplificativo: prodotti editoriali e riviste di informazione specifica, banche dati,  tessere di accesso ai servizi camerali, telefonia, piani di previdenza, polizze assicurative, programmi per la gestione elettronica dei dati, prodotti di consumo, ecc.).
  12. favorire lo sviluppo dei Soci in ogni forma e settore, anche organizzando corsi di formazione professionale, corsi d'aggiornamento, tavole rotonde, seminari, ecc. in favore di Associati e non, compresi corsi in favore dei dipendenti degli Associati stessi;
  13. designare e nominare propri rappresentanti in Enti, Organismi, Commissioni e simili, allorquando tali designazioni siano di sua competenza;
  14. avviare ogni iniziativa tendente alla promozione sociale ed economica degli Associati;
  15. partecipare alla costituzione di consorzi ed organismi consortili, associazioni e/o altri organismi ed enti che abbiano finalità compatibili e funzionali al raggiungimento degli scopi descritti;
  16. stipulare convenzioni operative con aziende  ed entità sociali ed economiche al fine esclusivo di migliorare le opportunità di sviluppo sia degli Associati e sia dell'Associazione stessa;
  17. delegare ad organizzazioni, professionisti, od altri enti esterni, la gestione o parziale o totale delle proprie funzioni;
  18. aderire a fondi aperti in rispetto alle norme vigenti per favorire i programmi di accantonamento degli Associati;
  19. aderire ad Organismi sindacali e/o associativi di categoria dell'Unione Europea, Nazionali, Regionali, ecc. o collegarsi agli stessi;
  20. al fine di aggiornare e potenziare l'informazione ai Soci, potrà creare siti Internet ed essere editrice di giornali, riviste e libri;
  21. tutelare ed assistere gli aderenti e gli appartenenti alle categorie, sia attraverso patronati "ad hoc" costituiti, sia mediante convenzioni con altri patronati;
  22. costituire ed eventualmente gestire i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale cui all'art. 78 della Legge 413 del 30.12.1991 e successive modifiche;

Tutto ciò in armonia con le linee programmatiche sindacali e di sviluppo degli organismi e/o delle Associazioni cui eventualmente la presente Associazione aderirà.

TITOLO II

ART. 5 - SOCI
I Soci dell'Associazione sono ORDINARI ed ONORARI.

SOCI ORDINARI
Sono Soci ordinari tutte le piccole e medie imprese, gli artigiani e i lavoratori autonomi che hanno per oggetto la produzione e/o la commercializzazione e/o l'intermediazione di beni e/o la somministrazione di servizi e/o attività strumentali e connesse, i quali partecipano ed usufruiscono delle attività dell'Associazione previa iscrizione alla stessa.
Sono Soci ordinari tutti gli organismi associativi e/o sindacali e/o di categoria dell'Unione Europea, Nazionali, Regionali, ecc. che aderiranno all'Associazione per lo sviluppo e diffusione degli scopi istituzionali della stessa.
Le modalità di iscrizione saranno disposte da eventuale apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo. La validità della qualità di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte  del Consiglio Direttivo.
La quota associativa  non può  essere trasferita a terzi o rivalutata, come disposto del D.Lgs. n. 460 del 04.12.1997, ed è stabilita dall'apposito Regolamento menzionato.

SOCI ONORARI
Sono Soci onorari le persone fisiche, giuridiche ed altre entità disponibili a prestare la loro volontaria attività a titolo gratuito in favore dell'Associazione, per la realizzazione degli scopi statutari e per la promozione e diffusione dell'Associazione stessa sul territorio.
Sarà compito del Consiglio Direttivo, previa domanda da parte degli interessati e/o su iniziativa del Consiglio Direttivo stesso, valutare l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento di tale qualifica. Sarà considerata condizione essenziale e preliminare ai fini della valutazione delle domande la mancanza di condanne e/o comportamenti tali da compromettere l'Associazione stessa.
Sono altresì Soci onorari le persone fisiche, giuridiche ed altre entità che l'Assemblea dei Soci o il Consiglio Direttivo ritenga opportuno nominare per il riconoscimento di particolari titoli di merito in virtù dell'attività svolta dagli stessi in ambito sociale, sindacale, economico amministrativo, ecc. previa accettazione degli stessi.
I Soci onorari non corrispondono la quota associativa e non hanno diritto di voto e partecipazione in Assemblea.

ART. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI
I Soci sono obbligati al pagamento della quota associativa, all'osservanza delle norme previste nel presente Statuto, di quanto espresso dall'eventuale apposito Regolamento e delle delibere del Consiglio Direttivo.

ART. 7 - DECADENZA DEI SOCI
I Soci  cessano  di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
  1. decesso;
  2. recesso;
  3. cessazione dell'attività;
  4. radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo anche in caso di morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza dell'anno solare.

In caso di decesso la quota associativa è intrasmissibile.
Il recesso si manifesta con comunicazione del Socio inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento quattro mesi prima della scadenza dell'anno solare.

TITOLO III

ART. 8 - ORGANI SOCIALI
Gli Organi Sociali sono:
  1. l'Assemblea dei Soci ordinari;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. la Giunta Esecutiva;
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  6. il Collegio dei Probiviri.

ART. 9 - ASSEMBLEA
9.1) L'Assemblea generale dei Soci ordinari è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie. Quando è convocata e costituita a norma di Statuto, rappresenta tutti gli Associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito dal Segretario e dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in altro luogo idoneo preposto dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio quando ne corra l'obbligo.
La convocazione dell'Assemblea avverrà almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e/o mediante pubblicazione in un giornale, anche quotidiano.
Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Hanno diritto di partecipazione e di voto i Soci ordinari che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno undici mesi, che siano in regola con il versamento delle quote associative e che non abbiano inviato dimissioni volontarie. A parziale deroga i Soci fondatori di diritto partecipano e votano   comunque   nelle  Assemblee  ordinarie  e
straordinarie. Essa è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei Soci ordinari ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

9.2) ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo. E' compito dell'Assemblea ordinaria eleggere a norma dell'eventuale Regolamento i Componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea ordinaria incarica sin d'ora il Consiglio Direttivo a quantificare annualmente la quota associativa e ad integrare i membri degli Organi Sociali in carica che dovessero per qualunque motivo venire meno con i primi dei non eletti nelle ultime elezioni.
L'Assemblea ordinaria sceglierà comunque i componenti del Consiglio Direttivo tra non meno dei tre quinti dei soci fondatori. Due membri del Consiglio Direttivo possono essere anche non Soci. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta, per giustificati motivi, al Consiglio Direttivo da almeno nove decimi degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative, iscritti nel Libro dei Soci da almeno undici mesi e che non abbiano inviato dimissioni volontarie.

9.3) ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni  prima  dell'adunanza. 
Essa delibera sull'approvazione e le modificazioni dello Statuto sociale, scioglimento dell'Associazione e modalità di assegnazione del patrimonio sociale secondo il disposto del D.Lgs. n. 460/1997 ed è validamente costituita come previsto al precedente punto 9.1).

TITOLO IV

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri ed un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci ordinari, rimane in carica sette anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
E' facoltà del Consiglio Direttivo integrarsi fino al numero di cinque componenti con propria deliberazione. I membri così nominati termineranno il loro mandato con gli altri Consiglieri in carica, fatta esclusione per gli attuali membri nominati che rimarranno in carica per tre mandati consecutivi. Al Consiglio Direttivo vengono conferiti tutti i compiti e poteri dell'ordinaria e straordinaria gestione ed amministrazione dell'Associazione. In particolare il Consiglio Direttivo deve:
  1. procedere alla convocazione delle Assemblee;
  2. predisporre il rendiconto d'esercizio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci ordinari;
  3. deliberare sull'ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci ordinari ed onorari;
  4. nominare il Presidente del Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere, il Vice Presidente, eventuali consiglieri;
  5. predisporre e dare attuazione all'eventuale regolamento.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno quattro volte l'anno. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni risulteranno da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.12 - LA GIUNTA ESECUTIVA
Il Consiglio Direttivo demanda alla Giunta Esecutiva tutti i compiti e poteri ad esso riservati con l'esclusione della predisposizione del rendiconto e dei relativi obblighi ad esso connessi. La Giunta Esecutiva è composta da un massimo di cinque membri scelti direttamente dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale provvede alla convocazione della stessa ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Al suo interno la Giunta Esecutiva nominerà il proprio Presidente e tutto l'organismo durerà in carica per il periodo  indicato  dal  Presidente  del  Consiglio Direttivo che la nomina. Essa delibera con le medesime modalità del Consiglio Direttivo.

ART. 13 - IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione e ne è il Legale  Rappresentante. E' suo compito e facoltà nominare la Giunta Esecutiva. E' delegato per Statuto ad effettuare tutte le operazioni di natura bancaria e di credito, nei limiti stabiliti dal regolamento. Le medesime funzioni potranno essere conferite dal Presidente del Consiglio Direttivo al Vice Presidente ed al Tesoriere e/o al Segretario. Nell'ambito del Consiglio Direttivo in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto a tre membri effettivi e da due supplenti, anche non Soci. I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente nella prima riunione successiva all'elezione. Il Collegio dei Revisori dura in carica per un periodo uguale a quello del Consiglio Direttivo ed accerta la corrispondenza delle spese documentate e/o giustificate con le risultanze contabili e la regolare predisposizione del rendiconto annuale. Il Collegio si riunisce ogni trimestre e redige un verbale; i suoi membri possono assistere alle adunanze delle Assemblee.

ART.15 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due eventuali supplenti, scelti anche tra non Soci, eletti dall'Assemblea dei Soci ordinari.
I membri effettivi eleggeranno, nel loro ambito, il Presidente del Collegio.
Il Collegio dura in carica sette anni e i lori membri sono rieleggibili.
Il Collegio delibera a maggioranza di voti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio Direttivo sino alla prossima assemblea dei Soci ordinari.
Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di tutte le controversie tra Soci ed Associazione che insorgono in sede di svolgimento del rapporto sociale.
I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e non impugnabili.
TITOLO V

ART.16 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ART.17 - LIBRI SOCIALI
I Libri Sociali dell'Associazione sono quelli previsti dalla vigente normativa anche ai sensi del D.Lgs. 460/1997 e per le Associazioni non riconosciute e senza scopo di lucro.
TITOLO VI

ART. 18 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni di qualunque tipo e natura, nonché beni mobili e immobili.

ART. 19 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, da almeno nove decimi dei soci esprimenti il voto personale, così pure la richiesta dell'Assemblea Generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno nove decimi dei Soci con diritto di voto. La destinazione del patrimonio residuo  avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 20 - REGOLAMENTO ESECUTIVO
Il regolamento esecutivo prevederà tutte quelle norme necessarie per il funzionamento dell'Associazione e sarà emesso a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 21 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non  espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dall'eventuale Regolamento interno dell'Associazione.